Psicologo o Psicoterapeuta?
QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA PSICOLOGO E PSICOTERAPEUTA?
Si sente spesso parlare di diverse figure che si occupano di salute mentale: psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, etc. Mentre la figura dello psichiatra ha una sua connotazione facilmente riconoscibile in quanto medico specializzato in psichiatria, spesso si fatica a comprendere le differenze tra la figure professionale dello psicologo e quella dello psicoterapeuta. Ecco allora un articolo per potersi orientare meglio nella scelta, facendo attenzione invece a tutte quelle figure che non sono riconosciute e la cui formazione non è garantita dagli organi istituzionali.
PSICOLOGO
Lo Psicologo è la figura professionale di riferimento per una prima analisi e valutazione, nonchè per un accurato supporto e orientamento sui comuni disagi e disturbi psicologici.
Lo Psicologo può essere di aiuto per tutti coloro che vedono compromessa la propria salute e stabilità psicologica.
Lo Psicologo, dopo un attenta diagnosi della problematica, può intervenire e agire direttamente tramite specifiche tecniche di consulenza oppure provvedere ad indirizzare miratamente il proprio paziente verso i professionisti specialisti gli Psicoterapeuti presso cui iniziare un percorso di Psicoterapia.
Lo Psicologo è oltremodo supporto professionale per soggetti che hanno interesse a controllare e perfezionare il proprio benessere psicologico. La figura dello psicologo può essere anche un sostegno nel potenziamento della qualità della vita, come nell’adattamento ad eventi significativi quali matrimonio, lutto, gravidanza ecc..
Lo Psicologo può essere d’aiuto ad imprenditori e aziende per le problematiche relazionali e organizzative e per la migliore gestione dei gruppi. Un altro ambito di competenza della psicologia è l’applicazione nello sport e nella preparazione psicofisica degli atleti. Per tutti questi motivi allo Psicologo si possono rivolgere singoli cittadini, servizi sociali, scuole, cooperative sociali, consultori familiari, tribunali, istituti bancari, istituti di pena, istituti di ricerca, studi legali, gruppi sportivi etc. ”
LO PSICOTERAPEUTA
Lo Psicoterapeuta consegue il suo titolo specialistico aggiungendo alla laurea in psicologia o medicina, la scuola di specializzazione in Psicoterapia: corso di studi riconosciuto dal ministero dell’istruzione, che prevede quattro anni di formazione e numerose ore di pratica clinica.
L’attività dello psicoterapeuta è una pratica terapeutica che si occupa della cura di disturbi psicopatologici della psiche umana di natura ed entità diversa, che vanno da forme di modesto disagio personale alla sintomatologia grave, ed agisce principalemente attraverso l’utilizzo di due strumenti, il colloquio clinico e la relazione terapeutica.
La psicoterapia va quindi più in profondità rispetto alla consulenza psicologica e mira ad ottenere il cambiamento personale attraverso il raggiungimento della consapevolezza dei propri meccanismi disfunzionali.
Lo psicologo psicoterapeuta, non può prescrivere farmaci mentre il medico psicoterapeuta è abilitato alla prescrizione grazie alla sua laurea in medicina.
ALTRE FIGURE
È un fenomeno in costante aumento negli ultimi anni, fonte di “vivaci” dibattiti in sedi accademiche e giudiziarie, la presenza di altre “figure” che, a vario titolo e con diversi tipi di formazione, asseriscono di potersi occupare del disagio mentale. Ciò spesso è fonte di disinformazione e confusione in chi necessita di un intervento specialistico senza avere riferimenti chiari. È bene specificare innanzitutto che tali figure “non sono regolamentate”. Si presentano al pubblico con vari nomi, tra i più diffusi vi sono quelli di counselor, coach, reflector, motivatore, consulente filosofico, e così via. Il basso costo dei titoli rilasciati e l’assenza di requisiti scolastici di base hanno fatto si che tali figure siano da alcuni anni in forte crescita numerica. “Non regolamentate” significa che, potenzialmente, chiunque potrebbe proporsi sul mercato con uno di questi nomi. Anche se vi sono a volte delle “associazioni” e degli “albi”, queste forme di registrazione non sono né riconosciute né tantomeno regolate dalla nostra legislazione.